Separazione e Divorzio

Separazione e Divorzio

Separazione e divorzio | Studio Fancello e Zanetti

La fine di una relazione sentimentale è tra le maggiori fonti di stress che si possano incontrare. Le emozioni, il denaro, il dovere di proteggere i figli si legano in un indistricabile nodo, nel quale è difficile conservare l’equilibrio e capire che fare.

su separazione e divorzio, per assistervi in questa delicatissima fase della vita, il nostro Studio può offrire gli strumenti adeguati per capire che cosa potete fare e dove potrete andare.

Sette domande su separazione e divorzio

1. Che differenza c’è tra separazione e divorzio?

La separazione consente ai coniugi di non vivere più insieme con l’obbligo del mutuo rispetto, ma non scioglie il vincolo matrimoniale. Le parti rimangono ancora marito e moglie, tanto che se le parti riprendono la vita in comune il matrimonio prosegue e la separazione si ha per mai avvenuta. In regime di separazione, quindi, i coniugi non possono risposarsi e, in caso di decesso di uno di loro, il superstite è chiamato all’eredità. Se dopo la separazione i coniugi non si rappacificano, possono chiedere il divorzio (o “cessazione degli effetti civili del matrimonio”). Il divorzio scioglie definitivamente le parti dal vincolo coniugale, permettendo loro di risposarsi e di escludere l’ex coniuge dalla successione.

2. Come si ottiene la separazione?

Nel caso non ci siano contrasti fra i coniugi, la separazione si può ottenere in tre modi: a) presentando domanda al Comune di residenza (ma solo se la coppia non abbia figli minori, o maggiorenni non indipendenti, o portatori di handicap); b) ricorrendo alla negoziazione assistita e perfezionando un accordo con l’aiuto degli avvocati (o anche di uno solo, di fiducia di entrambi); c) presentando ricorso in Tribunale. Ogni strumento ha le sue peculiarità, che andranno valutate in base al singolo caso. L’Autorità Giudiziaria non entra nel merito delle pattuizioni, ma verifica che queste siano conformi alla legge e non ledano i diritti dei figli, se ce ne sono. Se necessario, indica le correzioni da apportare. Quando invece c’è conflitto fra i coniugi, l’unica strada è quella di rivolgere le proprie domande al Tribunale, che dovrà decidere con sentenza chi ha torto e chi ha ragione.

3. A chi spetta l’affidamento dei figli?

La legge dispone di regola l’affido condiviso, che attribuisce a entrambi i genitori la responsabilità genitoriale sui figli. L’affido esclusivo è pronunciato solo in via eccezionale, quando risponde agli interessi del minore. La presenza di insanabili contrasti fra i genitori, la lontananza o altri profili di difficoltà non giustificano di per sé l’affidamento esclusivo. Anche in questo caso, comunque, il genitore conserva il diritto-dovere di vigilare sull’educazione dei figli e di partecipare alle decisioni più importanti. Non si deve confondere l’affido, riguardante la responsabilità genitoriale, con il collocamento, che individua il genitore con cui il figlio convive.

4. A chi viene assegnata la casa familiare?

Il disaccordo fra i genitori, per quanto possibile, non deve costringere i figli a lasciare l’ambiente in cui vivono, e a trasferirsi in un’altra abitazione. La casa familiare viene quindi assegnata al genitore con cui il figlio convive, ma occorre aver sempre presente che è disposta esclusivamente nell’interesse di quest’ultimo. Ciò è tanto vero che quando il figlio si trasferisce altrove il genitore perde il diritto di rimanere nell’abitazione in via esclusiva. L’altro genitore, se proprietario, può a questo punto recuperare l’immobile e a questo scopo, se necessario, chiedere al Tribunale di dichiarare la revoca dell’assegnazione.

5. Che cosa sono le spese straordinarie?

Sono tutte le spese che, da un lato sovvengono ai bisogni ordinari della prole non compresi nell’assegno di mantenimento (es.: spese mediche, scolastiche, ludiche) e, dall’altro lato, gli esborsi imprevedibili, imponderabili e rilevanti (es. intervento chirurgico), che occorre concordare. Di regola, fatti salvi squilibri reddituali importanti, queste spese vengono ripartite fra i genitori. E’ importante, per prevenire incomprensioni e liti, definire il più precisamente possibile le varie tipologie e quali di esse devono necessariamente essere approvate da entrambi i genitori.

6. L’assegno di mantenimento può essere ridotto?

Al mutare delle condizioni economiche delle parti o delle necessità di spesa, è possibile concordare la modifica delle condizioni di mantenimento. In caso di contrasto, occorrerà ricorrere al Tribunale, documentando le variazioni e lo squilibrio venutosi a creare e preparandosi ad affrontare le domande di revisione – ma in aumento – che l’altra parte può proporre a sua volta.

7. Quali sono i rimedi se il coniuge non paga il mantenimento?

Il contributo di mantenimento è stabilito in misura fissa, e il provvedimento del Tribunale è sufficiente per fondare un’esecuzione forzata, ossia un pignoramento. E’ anche possibile attivare una procedura che obblighi un terzo, come il datore di lavoro, a trattenere e a versare periodicamente al coniuge le somme dovute a titolo di mantenimento. Più sfumato è invece il caso delle spese straordinarie, non stabilite in misura fissa. Per alcune di esse, facilmente determinabili, è possibile attivare il provvedimento del Tribunale. Per le altre, sarà necessario ottenere un decreto ingiuntivo.

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